venerdì 7 gennaio 2011

il fascista


Il fascista Walter Veltroni afferma:
Ma è anche il momento di affrontare un tema per troppo tempo rimosso e che invece considero, non diversamente da Eugenio Scalfari che ne ha scritto domenica su Repubblica, una delle nuove frontiere della innovazione e della giustizia sociale, l’una e l’altra così urgentemente necessarie al nostro paese.
Parlo della partecipazione dei lavoratori nell’impresa. Scrivevamo nel già citato Programma elettorale: “Imprenditore e lavoratore sono legati da un comune destino. È quindi necessario dare avvio a forme più avanzate di democrazia economica, anche per consentire ai lavoratori di partecipare ai profitti dell’impresa: (1) partecipazione finanziaria… con un mercato di capitali “da lavoro dipendente”, con l’azionariato dei dipendenti e un più forte ruolo dei fondi pensione promossi dalla contrattazione collettiva; (2) il modello duale della governance d’impresa, anche prevedendo al presenza dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Sorveglianza; (3) forme negoziate tra le parti di costruzione di un legame diretto tra componenti della retribuzione e utili di impresa...”.


Sopra il fascista Veltroni,sotto il decreto della socializzazione delle aziende,1944Repubblica Sociale Italiana

DECRETO LEGGE SULLA SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (1944)

Il Duce della Repubblica Sociale Italiana

- vista la Carta del Lavoro;

- vista la premessa alla nuova struttura economico-sociale approvata dal Consiglio dei ministri il 13 gennaio 1944;

- su proposta del ministri per la Economia Corporativa, di concerto con il ministro per le Finanze e col ministro per la Giustizia;



Decreta:

(Titolo I)

Art. 1 - Gestione dell’impresa.

La gestione dell’impresa, sia questa di proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, è socializzata. Ad essa prende parte diretta il lavoro. L’ordinamento delle imprese socializzate è disciplinato dal presente decreto, dallo statuto o regolamento di ciascuna impresa, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali, in quanto non contrastino col presente provvedimento.

Art. 2 - Organi di gestione dell’impresa.

Gli organi di gestione della impresa sono: a) per le imprese private che abbiano forma di società per azione o di società a responsabilità limitata con almeno un milione di capitale: il capo dell’impresa, l’assemblea, il consiglio di amministrazione (di gestione) ed il collegio sindacale; b) per le imprese private che abbiano altra forma di società: il capo dell’impresa ed il consiglio di amministrazione; c) per le imprese private individuali: il capo dell’impresa ed il consiglio di gestione; d) per le imprese di proprietà dello Stato: il capo dell’impresa, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.



SENZA PAROLE,SENZA UN MINIMO DI ONESTA' INTELLETTUALE,SENZA UN MINIMO DI VERGOGNA!

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